Vogliamo che le tue necessità siano comprese e soddisfatte, che la tua sicurezza e dignità siano rispettate.
ALLEGATO (PMR)
La finalità del presente documento è quella di migliorare l'accessibilità al trasporto aereo delle persone con mobilità ridotta. È destinato alle compagnie aeree che forniscono servizi e agevolazioni negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, offrendo una base per l'elaborazione di un Codice (o di Codici) di Condotta volontario. Per la redazione dei Codici bisognerà tener conto delle disposizioni di cui al Documento 30 (Sezione 5) della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC), nonché dell'Allegato 9 dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO). Tali documenti forniscono infatti informazioni tecniche, essendo stati elaborati sulla base di una consultazione del settore del trasporto aereo, come pure degli organismi governativi incaricati di definire norme e prassi raccomandate.
Definizione
Si definisce persona con mobilità ridotta (PMR) chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici per disabilità fisica (sensoriale o motoria), deterioramento delle facoltà intellettuali, età o qualsiasi altra causa, e le cui condizioni richiedano un'assistenza speciale e l'adattamento dei servizi a disposizione di tutti i passeggeri.
Postulati fondamentali
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1. Le PMR hanno gli stessi diritti alla libertà di movimento e di scelta di qualsiasi altro cittadino. Ciò vale sia per i viaggi in aereo che per qualsiasi altra situazione della vita.
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2. È responsabilità della compagnia aerea, degli aeroporti e degli agenti di servizio di entrambi di andare incontro alle necessità delle PMR. È responsabilità delle PMR indicare le proprie necessità attraverso i canali idonei ed entro i termini previsti.
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3. Le PMR dovranno ricevere tutte le informazioni necessarie che consentano loro di programmare ed effettuare i propri viaggi.
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4. I costi derivati dall'assistenza alle PMR non devono gravare direttamente su di esse.
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5. Disabilità e malattia non dovranno essere equiparate e pertanto le PMR non dovranno presentare certificati medici che attestino le proprie disabilità quale condizione preliminare al viaggio.
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6. Per qualsiasi questione riferita all'assistenza di PMR bisognerà rivolgersi alle organizzazioni che le rappresentano.
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7. Il personale dovrà ricevere una formazione appropriata per essere in grado di comprendere e soddisfare le necessità delle PMR.
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8. I controlli di sicurezza saranno eseguiti in modo da rispettare sempre la dignità delle PMR.
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9. Bisognerà garantire alle PMR il maggior livello di autonomia possibile.
Prassi delle Compagnie Aeree
Nessun vettore potrà rifiutare una PMR, tranne nei casi in cui non possa trasportarla senza pericoli, non sia possibile accomodarla fisicamente o non sia possibile prestarle i servizi specifici necessari durante il volo. In caso di rifiuto al trasporto di una PMR, la compagnia aerea dovrà spiegarne le cause in modo chiaro ed esplicito.
I passeggeri PMR non autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati. La compagnia aerea non presta assistenza sanitaria, igienica o di sicurezza a bordo. Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Prenotazioni.
Le compagnie aeree cercheranno di trovare soluzioni tecniche e operative per migliorare l'accesso e le agevolazioni su aeromobili di qualsiasi dimensione, soprattutto quando si effettuino interventi di ricondizionamento importanti.
Nei casi in cui non sia possibile trasportare una PMR su una rotta diretta (ad esempio per le dimensioni ridotte dell'aeromobile), le compagnie aeree si impegneranno per proporre un'alternativa accettabile.
Indipendentemente dalle dimensioni dell'aeroporto o dell'aeromobile, durante le formalità per l'imbarco e lo sbarco bisognerà rispettare sempre la dignità delle PMR.
Quando lo spazio disponibile a bordo lo consenta, le compagnie aeree forniranno strutture adattate per favorire l'autonomia delle PMR entro i limiti sanitari, igienici e di sicurezza.
Le PMR godranno di parità di trattamento nell'assegnazione dei posti a bordo entro i limiti imposti dai requisiti di sicurezza. Quando l'assegnazione di un posto determinato sia rifiutata per motivi diversi da quelli della sicurezza, le compagnie aeree dovranno spiegarne in modo chiaro ed esplicito le ragioni.
I cani guida saranno trasportati in cabina in conformità con le norme della compagnia aerea e le leggi di ciascun Paese. Il passeggero PMR non dovrà sostenere alcun costo diretto per il loro trasporto. Le PMR non dovranno pagare per il trasporto degli oggetti necessari alla propria mobilità, né di altri elementi ausiliari essenziali in caso di disabilità.
Le compagnie aeree dovranno adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per evitare lo smarrimento o il danneggiamento delle attrezzature necessarie alla mobilità, come pure di altri elementi ausiliari in caso di disabilità. In caso di smarrimento o danneggiamento, le compagnie aeree effettueranno le gestioni adeguate per soddisfare le necessità immediate di mobilità individuali.
Accesso al trasporto aereo di persone con disabilità
Testo del Regolamento europeo 1107/2006: www.eur-lex.europa.eu / documentación técnica / discapacidad y desplazamientos / actos normativos / 32006R1107
Puoi richiedere una copia della norma 14CFR Part 382 del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti per:
Telefono
Chiamate sul territorio USA: chiamata diretta e gratuita per i passeggeri con disabilità al numero 1-800-778-4838 o al numero con TTY* integrato 1-800-455-9880.
Chiamate fuori dal territorio USA: contatto con la Divisione di Protezione dei Passeggeri Aerei al telefono (+1) 202-366-2220 o al numero con TTY* integrato (+1) 202-366-0511.
Posta
Divisione di Protezione dei Passeggeri Aerei
C-75, US Department of Transportation
1200 New Jersey Ave., SE
West Building, Room W96-432
Washington, DC 20590
Internet
Attraverso il sito ufficiale del Dipartimento dei Trasporti accessibile dal seguente link:www.transportation.gov/airconsumer